COMUNICATO STAMPA – INFORMATIVA AL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 114 COMMA 5 D.LGS. N. 58/98.
Gennaio 31, 2022COMUNICATO STAMPA – INFORMATIVA AL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 114 COMMA 5 D.LGS. N. 58/98. 25 febbraio 2022
Febbraio 25, 2022E’ imminente l’entrata in vigore del regolamento che modifica il Registro delle Opposizioni: un nuovo strumento per difendersi dalle chiamate indesiderate.
Entro qualche settimana da oggi potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione sul tema delle chiamate telefoniche svolte a fini di marketing: difatti è alle battute finali l’approvazione del nuovo Regolamento che andrà ad innovare sostanzialmente la materia tramite una riforma del registro delle opposizioni.
Per comprendere però appieno la portata di queste modifiche, occorre fare un piccolo passo indietro e fornire alcune informazioni sulla normativa vigente e sulle novità che stravolgeranno quest’ultima.
Il Registro delle opposizioni difatti è uno strumento presente nel nostro ordinamento già da diversi anni, più precisamente istituito dal DPR Nr. 178 nell’anno 2010. Esso aveva, e ha (in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento), un funzionamento piuttosto semplice: permetteva ai soggetti titolari di un numero di telefonia fissa, di iscriversi allo stesso, e tramite questa azione di esprimere appunto un’opposizione generale al ricevimento di chiamate telefoniche a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato. Gli operatori professionali, che intendono quindi effettuare tali operazioni, devono incrociare i dati presenti nei loro archivi con quelli presenti nel registro, e di conseguenza non contattare le utenze qui presenti. La prima formulazione del registro comprendeva le sole utenze di telefonia fissa inserite in pubblici registri, non comprendendo quindi tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.
Questo, in estrema sintesi, il funzionamento del registro delle opposizioni, che è quindi uno strumento di tutela degli utenti telefonici i quali non desiderino ricevere telefonate delle tipologie appena elencate.
“La conseguenza diretta è chiara: con l’iscrizione si ottiene un vero e proprio reset dell’utilizzo dei propri dati con finalità di telemarketing”.
Nell’anno 2018 è intervenuta la Legge Nr. 5, la quale ha parzialmente innovato tale quadro, e successivamente, il DPR Nr. 149 del 2018, ha apportato ulteriori modifiche.
E’ stata estesa l’iscrizione al registro anche alle utenze telefoniche mobili nonchè alla totalità delle utenze fisse; mentre lo schema di regolamento oggetto di questo articolo andrà a sostituire integralmente l’originario DPR del 2010, e se la bozza verrà confermata, le novità saranno le seguenti qui descritte.
In primo luogo, come già detto, sarà possibile l’iscrizione al registro delle opposizioni per qualsivoglia utenza telefonia, sia essa fissa o mobile; tale azione comporterà l’annullamento di tutti i consensi al telemarketing prestati in precedenza oltre al divieto dei nuovi consensi a terzi. La conseguenza diretta è chiara: con l’iscrizione si ottiene un vero e proprio reset dell’utilizzo dei propri dati con finalità di telemarketing, con effetto di revoca dei consensi prestati nonchè di esercizio del diritto di opposizione previsto dall’Art. 21 del GDPR, in via generale.
Il Regolamento dispone inoltre, delle norme imperative nei confronti di tutti gli operatori che vorranno effettuare (o continuare a) telemarketing, in modo da rendere effettivamente funzionante ed operativa l’iscrizione del cittadino al registro.
Ogni operatore commerciale dovrà quindi iscriversi al registro delle opposizioni con una procedura che in questa sede non conviene riprendere, al fine di confrontare i dati in proprio possesso con le numerazioni iscritte, non potendo quindi procedere al trattamento di queste ultime. Sarà anche previsto l’utilizzo di un prefisso unico dal quale potranno partire le telefonato di questo genere, in modo tale che l’utente sia in grado di poterle riconoscere prima di rispondere materialmente alla chiamata stessa.
Ciò descritto, si apre un enorme strumento di tutela a disposizione degli utenti telefonici, ma anche un percorso irto di rischi in capo ai soggetti che effettuano chiamate di marketing, in quanto, non solo saranno sottoposte a nuovi e stringenti obblighi, ma il loro eventuale cattivo operato sarà sanzionato ai sensi delle norme previste dal GDPR nonchè dal Codice Privacy, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il trattamento senza consenso e del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.
Sarà quindi assolutamente necessario, per questi soggetti, prestare molta attenzione a questo nuovo profilo normativa al fine di non incappare in pesanti sanzioni di natura pecuniaria.